Le misure in vigore in Italia

Lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dovuto alla pandemia da COVID-19, è cessato il 31 marzo 2022. Rimangono in vigore alcune misure di controllo e contenimento, nell'ambito di un graduale superamento della fase emergenziale. Per maggiori informazioni, è disponibile il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo scorso: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 | www.governo.it. È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.


GREEN PASS, CERTIFICATI EQUIVALENTI e USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con successive disposizioni, le Autorità italiane hanno stabilito l'introduzione del Green Pass  o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE o certificato equivalente, rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o test molecolare o antigenico.

Dal 1 febbraio 2022, le certificazioni rilasciate a seguito di completamento del ciclo vaccinale e le certificazioni di guarigione (Green Pass da vaccinazione o guarigione), in Italia, hanno una validità di sei (6) mesi, come stabilito all'art. 3 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221. La certificazione vaccinale comprensiva di dose "booster", al momento, ha durata illimitata. 

MISURE IN VIGORE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 

In Italianon sussiste più l'obbligo di esibire il cosiddetto "Green Pass" per accedere a servizi di trasporto, ristorazione o alberghieri, né per l'accesso ad altri esercizi commerciali. Per maggiori dettagli, si rimanda al Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24.  

Fino al 30 settembre 2022, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  sui mezzi pubblici di trasporto (treni, navi, traghetti, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico), esclusi gli aerei, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (RSA) e nelle strutture sanitarie. Per informazioni, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento, cliccare qui

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 


CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI 

Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata "equivalente" a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l'Italia riconosce come equivalenti le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Inoltre, dal 23 settembre 2021, il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto (con questa Circolare) l'equivalenza - sul territorio nazionale - di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere. Si tratta, in particolare, di:

  1. vaccini riconosciuti da EMA - Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  2. Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  3. R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  4. Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

- i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale.

tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad utilizzare tutti i servizi sul territorio nazionale, senza necessità di scaricare esattamente il Green pass. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.  

Dal 1 giugno 2022, in ogni caso, non è più necessario esibire il Green Pass o certificato equivalente per l'ingresso in Italia. Il Green Pass non è più richiesto per accedere a servizi di trasporto, ristorazione o alberghieri, né per accedere agli esercizi commerciali in Italia. 

La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui.